Art. 1.

      1. All'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Se la pena detentiva non supera quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, il condannato può essere affidato in prova al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato, in libertà o agli arresti domiciliari, comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione»;

          c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

      «3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'ordine di esecuzione, di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del termine e dell'autorità a cui è possibile richiedere l'affidamento in prova al servizio sociale e la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi del comma 3 del presente articolo. Se l'ordine di esecuzione è diretto a cittadini stranieri, deve essere tradotto in lingua da essi conosciuta, ovvero,

 

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quando non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola».